L'organizzazione dello Stato italiano

Un’ordinamento democratico comporta un’organizzazione dello stato complessa, poiché è necessario costituire e rendere funzionali gli organi collegiali elettivi, preservare il bilanciamento dei poteri dello stato, tutelare le autonomie, i diritti e libertà senza compromettere l’indipendenza e l’imparzialità del potere giudiziario e l’efficacia e l’efficienza del potere esecutivo ovvero della pubblica amministrazione.

Istituzioni - simbolo

Lo Stato è una organizzazione complessa costituita da molteplici organi con funzioni e caratteristiche differenti. L’organizzazione dello Stato italiano è disciplinata nella seconda parte della Costituzione della Repubblica Italiana e da leggi ordinarie. Infatti, l’Art. 97 della Costituzione, statuendo che “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge”, prescrive una riserva di legge sull'organizzazione amministra­tiva che quindi, oltre alle disposizioni previste dalla Costituzione o da leggi costituzionali, può essere regolata solamente da leggi ordinarie.

La Pubblica Amministrazione

La componente fondamentale dello Stato con la quale i cittadini interagiscono più frequentemente è la Pubblica Amministrazione (PA), nelle sue articolazioni di Amministrazione statale e di Amministrazione degli enti pubblici.

L'amministrazione statale ha una organizzazione verticistica. A capo ci sono i Ministeri che si avvalgono di molteplici strutture suddivise per competenza. Queste strutture amministrative sono composte da numerosi uffici che svolgono le proprie attività in applicazione di norme di legge e di direttive governative, sebbene in alcuni casi godano di un certo grado di autonomia. Le strutture sono generalmente composte da un'amministrazione centrale e da amministrazioni periferiche subordinate gerarchicamente e decentrate sul territorio finanche a livello provinciale. Ad esempio, le prefetture fanno capo al ministero dell'interno, le intendenze di finanza fanno capo al ministero delle finanze.

Le amministrazioni degli enti pubblici sono organizzate in modo sostanzialmente analogo rispetto all'amministrazione statale e sono suddivise in enti pubblici territoriali - Regioni, Province (in fase di abolizione) e Comuni - ed enti pubblici non territoriali. Pur non essendo gerarchicamente subordinate al governo, queste strutture amministrative sono comunque tenute ad uniformarsi, entro certi limiti, alle direttive governative, sono soggette a controlli e in determinate circostanze al commissariamento da parte del governo.

Oltre i ministeri, gli enti pubblici e le strutture amministrative delle Regioni, dei Comuni e degli altri enti locali fanno parte dell’amministrazione pubblica anche le agenzie amministrative, le autorità amministrative indipendenti e le imprese a partecipazione pubblica.

L’Organizzazione Giudiziaria

Sotto alcuni aspetti l'organizzazione giudiziaria è assimilabile alla pubblica amministrazione, infatti una delle funzioni fondamentali di uno Stato è l'amministrazione della giustizia che consiste nello svolgere le attività necessarie a costituire gli organi giudicanti e metterli in condizione di funzionare, mentre per altri aspetti gode di uno status diverso che ne garantisce l'indipendenza e l'autonomia dal potere esecutivo.

L'organizzazione giudiziaria si articola nella giurisdizione ordinaria e in diverse giurisdizioni speciali.

La giurisdizione ordinaria riguarda i processi civili e penali ed è dispensata dalla magistratura ordinaria, la quale è amministrata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Le giurisdizioni speciali sono caratterizzate da specializzazioni tecniche. Possiamo annoverare:

  • la giurisdizione amministrativa esercitata dai tribunali amministrativi regionali (TAR) e dal Consiglio di Stato;
  • la giurisdizione contabile esercitata dalla Corte dei conti;
  • la giurisdizione militare esercitata dai tribunali militari;
  • la giurisdizione tributaria esercitata dalle Commissioni tributarie regionali e provinciali;
  • la giurisdizione costituzionale esercitata dalla Corte costituzionale.

Grande importanza assumono nell'organizzazione dello Stato italiano la Corte costituzionale ed il Consiglio Superiore della Magistratura, essendo questi organi di particolare rilevanza costituzionale.

La Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale fu introdotta nell'ordinamento italiano per evitare, attraverso il controllo di costituzionalità, eventuali derive autoritarie attuate atttraverso l'emanazione di leggi ordinarie contrarie alle norme e ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e per regolare eventuali controversie tra Stato e regioni o tra i poteri dello Stato. La Corte Costituzionale rappresenta quindi una garanzia per il cittadino, nel senso che le leggi non devono violare i suoi diritti fondamentali.

Il Consiglio Superiore della Magistratura

L'importanza del Consiglio Superiore della Magistratura nell'ordinamento italiano è data dalla sua funzione di garanzia di indipendenza della magistratura e dei singoli magistrati. Nei regimi autoritari la magistratura è stata spesso utilizzata dal potere esecutivo per annientare l'opposizione attraverso la repressione di presunti reati commessi da esponenti delle forze politiche contrarie al regime. Altresì una magistratura compiacente con il potere esecutivo, o il potere politico in generale, introduce un profondo elemento di ingiustizia nella società civile determinando disparità di trattamento dei cittadini di fronte alla legge, che quindi non è più uguale per tutti. Per queste ragioni l'assemblea costituente che ha dato vita alla Costituzione della Repubblica italiana ha ritenuto opportuno svincolare il potere giudiziario dal potere esecutivo, attraverso la creazione di un organo a struttura mista come il Consiglio Superiore della Magistratura, che contemperasse l'esigenza di garantire l'indipendenza dei magistrati, ma senza dar luogo ad una forma di tutela a carattere puramente corporativo, con l'esigenza di mantenere un raccordo ed un coordinamento con il potere politico.

Il Parlamento

Il Parlamento è il fulcro dell'ordinamento democratico dello Stato, infatti l'Italia è una repubblica parlamentare. Il popolo elegge direttamente i suoi rappresentanti in Parlamento, dopodichè ai parlamentari è demandata la responsabilità della formazione del Governo e dell'elezione del Presidente della Repubblica. Il Parlamento approva il bilancio dello Stato, le leggi e gli atti di indirizzo politico. Al Parlamento è demandata quindi la funzione legislativa, ovvero il potere di emanare le leggi dello Stato. Il Parlamento esplica la sua azione di indirizzo politico attraverso la formazione di una maggioranza parlamentare. La maggioranza parlamentare sarà quindi in grado di approvare le leggi e di votare la fiducia ad un Governo. Per formare la maggioranza parlamentare occorre che un partito o un cartello di partiti politici annoveri tra le sue fila la metà più uno dei parlamentari. Nel sistema attuale la maggioranza parlamentare è il frutto di accordi pre-elettorali e post-elettorali tra partiti.

Il Governo

Il Governo esercita il potere esecutivo, cioè il suo compito principale è quello di attuare e far eseguire le leggi approvate dal Parlamento. Il Governo non può emanare leggi ordinarie senza che queste siano approvate dal Parlamento. Infatti, il Governo può emanare in condizione di necessità e di urgenza i cosiddetti Decreti Legge, che devono essere approvati dal Parlamento entro 60 giorni, oppure i Decreti Legislativi, che necessitano di una legge delega preventivamente approvata dal Parlamento e che fissi i paletti entro cui il Governo dovrà legiferare. Al Governo è invece demandata l'emanazione dei decreti attuativi e dei regolamenti che servono appunto ad applicare le leggi ordinarie e a regolamentare gli atti della Pubblica Amministrazione. Il potere del Governo di emanare decreti attuativi e regolamenti è anch'esso soggetto a limiti precisi. Infatti, nell'esercitare questa funzione il Governo non può emanare atti contrari alla volontà del legislatore (il Parlamento) o al principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Il Governo è un organo collegiale dove assume preminenza il ruolo del Presidente del Consiglio. E', infatti, quest'ultimo a scegliere i Ministri che formano il Governo, a coordinarli per mantenere l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo all'interno delle linee fissate collegialmente dal Consiglio dei Ministri, a dirigere la politica generale del governo e a rappresentarlo. Il Governo ha l'obiettivo di attuare l'indirizzo politico espresso dal corpo elettorale e dal Parlamento attraverso la Pubblica Amministrazione di cui è a capo. La Pubblica Amministrazione è tenuta ad applicare le direttive governative, ma gode di un certo grado di autonomia rispetto al Governo infatti, come statuito nell'Art. 97, comma 1°, della Costituzione, essa deve operare in modo imparziale.

Il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica è un organo monocratico eletto dal Parlamento in seduta comune ed integrato con i rappresentanti delle regioni. Nell'ordinamento italiano "è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale" (Art. 87, comma 1 della Costituzione). Il Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate e svolge diverse funzioni difficilmente classificabili o riconducibili ai classici poteri dello Stato, tra cui nominare il Presidente del Consiglio, sciogliere le Camere, rinviare le leggi alle camere con richiesta di riesame, presiedere il Consiglio superiore della magistratura.

Il Corpo elettorale

Anche il corpo elettorale è considerato un organo dello Stato e per quanto sia tradizionalmente considerato equivalente al popolo non coincide con esso, poichè c'è differenza tra cittadino ed elettore, infatti non tutti i cittadini sono titolari della "capacità elettorale". I cittadini possono accedere alle cariche pubbliche elettive attraverso i partiti politici, infatti l'Art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale". L'organizzazione del corpo elettorale si articola in una serie di uffici che ne garantiscono il funzionamento e che si occupano, ad esempio, della tenuta delle liste elettorali o del ricevimento e del controllo delle candidature e delle proposte di referendum.