Il Parlamento ha approvato la nuova legge elettorale Rosatellum bis

Periodo di riferimento: 2017
Il processo di approvazione e i contenuti della legge elettorale n. 165 del 3 novembre 2017 hanno per l’ennesima volta evidenziato l’endemica difficoltà dei partiti italiani presenti in Parlamento a confrontarsi in maniera costruttiva sulla disciplina delle elezioni, ovvero le norme a cui tutte le forze politiche devono attenersi per la presentazione delle candidature, lo svolgimento delle elezioni e l’assegnazione dei seggi. Anche in questo caso, il governo è dovuto intervenire consistentemente per spingere il sistema politico a trovare una mediazione tra opinioni e istanze diverse. Il compromesso è stato raggiunto al ribasso per cui il risultato non è stato né organico né coerente.

Checklist riforme

E' stata definita "Rosatellum bis", dal nome del suo relatore Ettore Rosato, la nuova legge elettorale approvata il 26 Ottobre 2017 in Senato in via definitiva con 214 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astenuti. L'approvazione di questa legge elettorale ha determinato polemiche roventi tra i partiti politici, anche perché il governo ha posto la questione di fiducia sulle precedenti votazioni della legge per ben 8 volte, tre alla Camera dei deputati e cinque al Senato. Il ricorso al voto di fiducia su determinati articoli della legge si è reso necessario per superare l'ostruzionismo e le incertezze del voto segreto, che avrebbero determinato il fallimento di questo ennesimo tentativo di approvare una legge elettorale coerente per l'elezione dei deputati e dei senatori in tempo utile per le prossime elezioni politiche.

La nuova legge elettorale era stata approvata con voto segreto in via definitiva alla Camera lo scorso 12 Ottobre con 375 voti favorevoli e 215 contrari. I principali partiti favorevoli al "Rosatellum bis" sono stati il Partito Democratico, Forza Italia, la Lega, Alternativa Popolare, Scelta Civica (gruppo ALA) più altri gruppi parlamentari, mentre i principali partiti contrari sono stati il Movimento 5 Stelle, Articolo 1 Movimento democratico e progressista, Sinistra Italiana e Fratelli d'Italia.

Il disegno di legge elettorale è stato denominato “Rosatellum bis” o "2.0", dal nome del deputato, Ettore Rosato, il quale lo scorso giugno era stato promotore di un primo disegno di legge elettorale poi naufragato in Parlamento. Il precedente progetto di legge elettorale, basato sul sistema proporzionale tedesco con soglia di sbarramento al 5%, era sostenuto anche dal M5S e da Mdp, i principali oppositori della legge elettorale oggi approvata. Anche la precedente intesa tra Pd, Fi, Lega e M5s sul Rosatellum 1.0 era saltata a causa del mancato sostegno in fase di votazione del M5S e di Mdp, nonostante avessero precedentemente avallato l'intesa.

La nuova legge elettorale che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale prevede un sistema elettorale misto, così articolato:

  • elezione di circa un terzo dei parlamentari in collegi uninominali (232 alla Camera e 102 al Senato) e due terzi con sistema proporzionale di lista (per l'assegnazione alla Camera di 386 seggi più 12 delle circoscrizioni estere mentre al Senato di 207 seggi più 6);
  • i listini per il proporzionale possono contenere un numero di candidati compreso tra 2 e 4;
  • scheda elettorale unica, senza possibilità di voto disgiunto:
    • barrando sul simbolo del partito il voto andrà al candidato del collegio e al partito per la parte proporzionale;
    • i voti degli elettori che avranno barrato il nome del solo candidato del collegio uninominale saranno distribuiti proporzionalmente ai partiti che sostengono il candidato del collegio;
    • se dovesse essere barrata la casella di un candidato al collegio uninominale e la casella di una lista diversa da quelle che lo appoggiano il voto sarà annullato;
  • per la quota proporzionale la soglia di sbarramento è al 3% su base nazionale, sia al Senato sia alla Camera, mentre per le coalizioni la soglia sale al 10%;
  • sono ammesse le pluricandidature, cioè sarà possibile presentarsi in diversi collegi, solo nella quota proporzionale, ma è consentita la candidatura dello stesso candidato sia in un collegio uninominale che nei collegi plurinominali;
  • il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste, solo per i partiti che non hanno un proprio gruppo parlamentare, è compreso tra un minimo di 1500 ed un massimo di 2000;
  • alla Camera la ripartizione dei seggi tra le liste è su base nazionale, mentre al Senato su base regionale conformemente alla previsione di cui all'art. 57 Cost.

Riferimenti